TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI DAL 1/7/2018
La legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha stabilito che a far data dal 1/7/2018 i DATORI DI LAVORO O COMMITTENTI, debbono corrispondere ai lavoratori la retribuzione , nonché ogni anticipo di essa tramite:
- BONIFICO su Iban Lavoratore
- Strumenti di pagamento elettronico
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto
un conto corrente con mandato di pagamento
- Emissione ASSEGNO consegnato direttamente al lavoratore o un delegato del lavoratore come il
Coniuge, il Convivente o Familiare purché di età non inferiore a 16 anni
I destinatari della nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sono:
- Tutti i rapporti di LAVORO SUBORDINATO , a prescindere dalle modalità di svolgimento della
prestazione e dalla durata del rapporto (CONTRATTI A CHIAMATA ANCHE DI PICCOLISSIMI
IMPORTI).
- Tutti i rapporti di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
- Tutti i rapporti con COOPERATIVE ai sensi della L. 142/2001.
Rimangono esclusi:
- Compensi da BORSE di STUDIO, TIROCINI e rapporti di lavoro AUTONOMO OCCASIONALE.
- Rapporti con le pubbliche amministrazioni.
- Lavoro Domestico.
VIOLAZIONI DELLA NORMA – SANZIONI
Al datore o Committente che viola gli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa e
pecuniaria da 1000€ a 5000€.
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